Art. 506 
 
                Pignoramenti, sequestri, opposizioni 
 
1. Ogni atto diretto a sospendere, nei casi ammessi dalla  legge,  il
pagamento di somme dovute dall'amministrazione a terzi e'  notificato
all'amministrazione centrale ovvero all'ente  o  ufficio  cui  spetta
ordinare il pagamento. Non sono validi gli impedimenti costituiti  da
semplici inibitorie o diffide. 
2.  Per  i  pagamenti  disposti  con  ordinativi  sulle  contabilita'
speciali emessi ai sensi dell'articolo 501,  comma  4,  il  capo  del
servizio amministrativo segnala  tempestivamente  alla  direzione  di
amministrazione l'avvenuta notifica dell'atto di cui al comma  1.  Se
l'ordinativo e' gia' stato emesso, la notifica non ha effetto,  salva
la  facolta'  del  creditore  di  ripetere  la   notificazione   alla
competente tesoreria provinciale o a eventuale agente  incaricato  di
eseguire il pagamento. 
3. Se sono notificate cessioni o  delegazioni  di  credito  verso  lo
Stato, o revoche, rinunzie o modificazioni di vincoli,  pignoramenti,
sequestri  od  opposizioni,  il  capo  del  servizio   amministrativo
dell'organismo dispone la sospensione  del  pagamento  e  informa  la
direzione di amministrazione competente.