Art. 506 Pignoramenti, sequestri, opposizioni 1. Ogni atto diretto a sospendere, nei casi ammessi dalla legge, il pagamento di somme dovute dall'amministrazione a terzi e' notificato all'amministrazione centrale ovvero all'ente o ufficio cui spetta ordinare il pagamento. Non sono validi gli impedimenti costituiti da semplici inibitorie o diffide. 2. Per i pagamenti disposti con ordinativi sulle contabilita' speciali emessi ai sensi dell'articolo 501, comma 4, il capo del servizio amministrativo segnala tempestivamente alla direzione di amministrazione l'avvenuta notifica dell'atto di cui al comma 1. Se l'ordinativo e' gia' stato emesso, la notifica non ha effetto, salva la facolta' del creditore di ripetere la notificazione alla competente tesoreria provinciale o a eventuale agente incaricato di eseguire il pagamento. 3. Se sono notificate cessioni o delegazioni di credito verso lo Stato, o revoche, rinunzie o modificazioni di vincoli, pignoramenti, sequestri od opposizioni, il capo del servizio amministrativo dell'organismo dispone la sospensione del pagamento e informa la direzione di amministrazione competente.