Art. 82. 
 
  Le macchine che per le operazioni  di  caricamento,  registrazione,
cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono  che
il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte  del  corpo
fra organi che possono entrare in movimento, devono essere  provviste
Si dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo
della macchina e dei suoi  organi  durante  la  esecuzione  di  dette
operazioni. Devono altresi' adottarsi le necessarie misure e  cautele
affinche' la macchina o le sue parti  non  siano  messe  in  moto  da
altri.