Art. 277.
(Ripartizione  dei  posti  di  organico  degli ispettori centrali per
  l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica)

  Il  ministro  provvede,  nel  limite  del  contingente dei posti di
organico,  alla  ripartizione  del  numero  dei posti degli ispettori
centrali  tra la direzione generale della istruzione media, classica,
scientifica   e   magistrale,   quella   dell'istruzione   tecnica  e
l'ispettorato per l'istruzione media non governativa, specificando la
materia  od il gruppo di materie di insegnamento, ai fini anche della
determinazione dei posti da mettere a concorso.