Art. 139. 
 
  Il capo lizza deve curare il buono stato della via  di  lizza,  dei
pioli e delle basi  e  assicurarsi  della  efficienza  del  materiale
impiegato. 
  Gli  operai  addetti  alle   vie   di   lizza   debbono   avvertire
immediatamente il capo lizza di ogni  imperfezione,  insufficienza  o
guasto che riscontrino nel materiale adoperato.