Art. 325. Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti. 1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalita' ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione. 3. Sono validi altresi' quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purche' a seguito di corsi indetti prima della data medesima.
Note all'art. 325: - Per l'art. 9 della legge n.341/1990 si veda la nota all'art. 316. - IL D.P.R. n. 970/1975 reca: Norme in materia di scuole aventi particolari finalita'.