Art. 386 
 
 
  Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
 
    1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.  122
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del  trasferimento  della
proprieta'» sono inserite  le  seguenti:  «a  pena  di  nullita'  del
contratto che puo' essere fatta valere solo dall'acquirente,» 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
determinati il  contenuto  e  le  caratteristiche  della  polizza  di
assicurazione e il relativo modello standard. 
    1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1,
l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria  volonta'
di recedere dal  contratto  di  cui  all'articolo  6  ha  diritto  di
escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma  3,  lettera
b). 
    1-quater. L'atto di  trasferimento  deve  contenere  la  menzione
degli estremi identificativi della polizza assicurativa e  della  sua
conformita' al decreto previsto dal comma 1-bis.». 
 
          Note all'art. 386: 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 4. Assicurazione dell'immobile. 
              1.  Il  costruttore  e'  obbligato  a  contrarre  ed  a
          consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento  della
          proprieta' a pena di nullita' del contratto che puo' essere
          fatta valere solo dall'acquirente, una polizza assicurativa
          indennitaria decennale a beneficio  dell'acquirente  e  con
          effetto dalla data di ultimazione dei  lavori  a  copertura
          dei danni materiali  e  diretti  all'immobile,  compresi  i
          danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo  1669
          del codice civile, derivanti da rovina  totale  o  parziale
          oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per  vizio
          del suolo o  per  difetto  della  costruzione,  e  comunque
          manifestatisi successivamente alla  stipula  del  contratto
          definitivo di compravendita o di assegnazione. 
              1-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente disposizione, sono determinati il contenuto  e  le
          caratteristiche  della  polizza  di  assicurazione   e   il
          relativo modello standard. 
              1-ter. In caso di  inadempimento  all'obbligo  previsto
          dal  comma  1,  l'acquirente  che   abbia   comunicato   al
          costruttore la propria volonta' di recedere  dal  contratto
          di  cui  all'articolo  6  ha   diritto   di   escutere   la
          fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b). 
              1-quater. L'atto di  trasferimento  deve  contenere  la
          menzione  degli  estremi   identificativi   della   polizza
          assicurativa e della sua conformita'  al  decreto  previsto
          dal comma 1-bis.".