Art. 387 
 
 
  Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
 
    1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:  «1-ter.  Le  modifiche
apportate dal decreto  legislativo  di  attuazione  dell'articolo  12
della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti  aventi
ad oggetto immobili da costruire per i quali  il  titolo  abilitativo
edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente  alla  data
di entrata in vigore del decreto stesso.». 
 
          Note all'art. 387: 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  citato
          decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 5. Applicabilita' della disciplina. 
              1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3  e  4  si
          applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non
          immediato della proprieta' o  di  altro  diritto  reale  di
          godimento di immobili per i quali il permesso di  costruire
          o altra denuncia  o  provvedimento  abilitativo  sia  stato
          richiesto successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              1-bis. L'acquirente non  puo'  rinunciare  alle  tutele
          previste dal presente decreto; ogni clausola  contraria  e'
          nulla e deve intendersi come non apposta. 
              1-ter. Le modifiche apportate dal  decreto  legislativo
          di attuazione dell'articolo 12 della legge 19 ottobre 2017,
          n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili
          da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia
          stato richiesto o presentato successivamente alla  data  di
          entrata in vigore del decreto stesso.".