Art. 388 
 
 
  Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005 
 
    1. All'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo  20  giugno
2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le  parole  «immobile  oggetto  del  presente
decreto», sono aggiunte le seguenti:  «devono  essere  stipulati  per
atto pubblico o per scrittura privata autenticata»; 
    b) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:  «g)  gli  estremi
della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione  della  sua
conformita' al modello contenuto nel decreto di cui  all'articolo  3,
comma 7-bis;». 
 
          Note all'art. 388: 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  citato
          decreto legislativo 20 giugno  2005,  n.  122,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              "Art. 6. Contenuto del contratto preliminare. 
              1. Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che
          ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo
          acquisto in capo ad una persona fisica della  proprieta'  o
          di altro diritto reale su un immobile oggetto del  presente
          decreto devono essere stipulati per  atto  pubblico  o  per
          scrittura privata autenticata devono contenere: 
              a) le indicazioni previste agli  articoli  2659,  primo
          comma, n. 1), e 2826 del codice civile; 
              b) la descrizione  dell'immobile  e  di  tutte  le  sue
          pertinenze di uso esclusivo oggetto del contratto; 
              c)  gli  estremi  di   eventuali   atti   d'obbligo   e
          convenzioni urbanistiche stipulati  per  l'ottenimento  dei
          titoli abilitativi alla  costruzione  e  l'elencazione  dei
          vincoli previsti; 
              d) le caratteristiche tecniche della  costruzione,  con
          particolare  riferimento  alla  struttura  portante,   alle
          fondazioni, alle tamponature,  ai  solai,  alla  copertura,
          agli infissi ed agli impianti; 
              e) i termini massimi di esecuzione  della  costruzione,
          anche  eventualmente   correlati   alle   varie   fasi   di
          lavorazione; 
              f)   l'indicazione   del    prezzo    complessivo    da
          corrispondersi  in  danaro  o  il  valore  di  ogni   altro
          eventuale corrispettivo, i termini e le  modalita'  per  il
          suo pagamento, la specificazione dell'importo di  eventuali
          somme a titolo di caparra; le modalita'  di  corresponsione
          del prezzo devono essere rappresentate da bonifici  bancari
          o versamenti diretti su conti correnti  bancari  o  postali
          indicati dalla parte venditrice ed alla stessa intestati  o
          da altre forme che siano comunque in grado di assicurare la
          prova certa dell'avvenuto pagamento; 
              g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2
          e l'attestazione della sua conformita' al modello contenuto
          nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-bis; 
              h) l'eventuale esistenza  di  ipoteche  o  trascrizioni
          pregiudizievoli di  qualsiasi  tipo  sull'immobile  con  la
          specificazione del relativo ammontare, del soggetto  a  cui
          favore risultano e del titolo dal quale  derivano,  nonche'
          la pattuizione espressa degli obblighi del  costruttore  ad
          esse connessi e, in particolare, se tali  obblighi  debbano
          essere adempiuti prima o  dopo  la  stipula  del  contratto
          definitivo di vendita; 
              i) gli estremi del permesso di costruire  o  della  sua
          richiesta se non ancora rilasciato, nonche' di  ogni  altro
          titolo,   denuncia   o   provvedimento   abilitativo   alla
          costruzione; 
              l) l'eventuale indicazione  dell'esistenza  di  imprese
          appaltatrici,  con  la  specificazione  dei  relativi  dati
          identificativi. 
              2. Agli stessi contratti devono essere allegati: 
              a) il  capitolato  contenente  le  caratteristiche  dei
          materiali  da  utilizzarsi,  individuati  anche  solo   per
          tipologie,  caratteristiche  e  valori  omogenei,   nonche'
          l'elenco delle rifiniture e degli accessori  convenuti  fra
          le parti; 
              b) gli elaborati del progetto in base al quale e' stato
          richiesto o rilasciato il permesso di costruire o  l'ultima
          variazione  al  progetto  originario,  limitatamente   alla
          rappresentazione  grafica  degli   immobili   oggetto   del
          contratto, delle  relative  pertinenze  esclusive  e  delle
          parti condominiali. 
              3. Sono fatte salve le disposizioni  di  cui  al  regio
          decreto 28 marzo 1929, n. 499.".