(Trattato-art. 372)
 
                              Art. 372 
 
 
  Le Alte Parti contraenti, riconoscendo  che  il  benessere  fisico,
morale e intellettuale dei lavoratori salariati e' di una  importanza
essenziale dal punto di vista internazionale,  hanno  istituito,  per
raggiungere questo alto  fine,  l'organo  permanente  previsto  nella
sezione I e connesso a quello della Societa' delle Nazioni. 
 
  Esse riconoscono che le differenze di clima, di usi e  costumi,  di
opportunita'  economiche  e  di   tradizioni   industriali,   rendono
difficile  stabilire  immediatamente  l'uniformita'  assoluta   dalle
condizioni di lavoro. Ma,  convinte  come  sono  che  il  lavoro  non
dev'essere considerato semplicemente come un articolo  di  commercio,
esse stimano che esistono metodi e principi, per il regolamento delle
condizioni  di  lavoro,  che  tutte  le   collettivita'   industriali
dovrebbero procurar di attuare,  in  quanto  lo  permettono  le  loro
circostanze speciali.  Fra  questi  metodi  e  principi,  quelli  che
seguono sembrano alle Alte Parti contraenti di importanza particolare
ed urgente: 
 
    1° il principio direttivo suddetto, che il lavoro non  dev'essere
considerato semplicemente come una mercanzia o come  un  articolo  di
commercio; 
 
    2° il diritto di associazione per fini non contrari  alle  leggi,
per i salariati come per i padroni; 
 
    3° il pagamento ai lavoratori di un salario che assicuri loro  un
conveniente tenore di vita, come si intende nel tempo e nel paese  in
cui vivono; 
 
    4° l'adozione  della  giornata  di  lavoro  di  8  ore,  o  della
settimana di 48 ore, come fine da raggiungere dovunque non  e'  stato
ancora attuato; 
 
    5° l'adozione di un periodo di riposo settimanale di  24  ore  al
minimo,  che  dovrebbe  comprendere  la  domenica,   sempreche'   sia
possibile; 
 
    6° la soppressione  del  lavoro  dei  fanciulli  e  l'obbligo  di
stabilire,  per  il  lavoro  degli  adolescenti  dei  due  sessi,  le
limitazioni necessarie, a permettere loro di  continuare  la  propria
educazione e di assicurare il proprio sviluppo fisico; 
 
    7° il principio del salario eguale, senza distinzione  di  sesso,
per lavoro di pari valore; 
 
    8°  le  norme  stabilite  in  ciascun  Paese  relativamente  alle
condizioni  del  lavoro  dovranno  assicurare  un  equo   trattamento
economico a tutti i lavoratori che legalmente vi risiedono; 
 
    9° ogni Stato dovra' organizzare  un  servizio  d'ispezione,  del
quale faranno parte donne, per assicurare l'applicazione delle  leggi
e dei regolamenti relativi alla protezione dei lavoratori. 
 
  Senza affermare che questi principi e questi metodi siano  completi
e definitivi, le Alte Parti contraenti Stimano che essi siano atti  a
dirigere la politica della Societa' delle Nazioni e  che  produrranno
dei benefici permanenti ai salariati dell'universo, a condizione  che
siano adottati dalle collettivita' industriali che appartengono  alla
Societa' delle Nazioni, e che siano fatti rispettare in pratica da un
corpo di ispettori adeguato.