(Regolamento-art. 604)
 
                              Art. 604. 
 
 
  Le sezioni di tesoreria rendono conto delle operazioni di entrata e
di uscita di tutte le contabilita' loro affidate presentando, a mezzo
del delegato del tesoro, i seguenti documenti: 
 
    a) giornalmente: 
 
    alla direzione generale del  tesoro  ed  a  quella  dell'istituto
incaricato del servizio di  tesoreria,  una  situazione  sommaria  di
entrata e di uscita e del resto di cassa; 
 
    alla locale intendenza di finanza  gli  elenchi  descrittivi  dei
versamenti, per le entrate dello Stato da essa amministrate; 
 
    alle amministrazioni e  funzionari  che  abbiano  costituito  una
contabilita'  speciale,  a  norma  dell'articolo  585  del   presente
regolamento, la situazione della contabilita'  stessa  con  i  titoli
giustificativi, quando questa situazione giornaliera  sia  prescritta
dalle istruzioni relative a ciascuna contabilita' speciale; 
 
    b) mensilmente: 
 
    alla direzione generale del tesoro, entro i primi  cinque  giorni
del mese, la dimostrazione degli incassi e dei pagamenti delle  spese
di  bilancio  e  fuori  bilancio  fatte  nel  mese   precedente.   La
dimostrazione e'  corredata:  per  la  parte  degli  incassi,  di  un
riepilogo dei versamenti distinti per capi e capitoli  delle  entrate
di bilancio, eccetto quelle  che,  per  disposizioni  speciali,  sono
esposte complessivamente per capo, i particolari per capitoli dovendo
essere dati dall'intendenza di finanza; e, per la parte dei pagamenti
dei titoli estinti per pagamenti  fuori  bilancio  e  per  buoni  del
tesoro descritti negli elenchi, epiloghi, e riassunti indicati  nelle
apposite istruzioni; 
 
    alle competenti amministrazioni  centrali  in  conformita'  delle
speciali istruzioni,  le  note  descrittive  dei  versamenti  per  le
entrate non amministrate dalle intendenze; 
 
    alle intendenze, sedi di compartimento per i servizi  del  lotto,
la nota descrittiva dei versamenti del ramo lotto; 
 
    alla Corte dei conti entro i primi cinque giorni del mese; 
 
    una nota descrittiva dei pagamenti delle spese  di  bilancio  con
tutti i titoli estinti, descritti negli elenchi, epiloghi e riassunti
indicati nelle istruzioni  predette,  esclusi  i  titoli  del  debito
pubblico e gli assegni rimborsati allo stabilimento bancario; 
 
    una simile nota pei predetti assegni rimborsati, con  allegati  i
titoli estinti e i relativi talloni, elenchi, riassunti e riepiloghi; 
 
    alle  singole  ragionerie  delle  amministrazioni   centrali   un
esemplare degli elenchi descrittivi degli  ordinativi  diretti  delle
stesse amministrazioni centrali, estinti nel mese, un esemplare degli
epiloghi riflettenti tali titoli,  ed  un  esemplare  degli  epiloghi
degli ordini per pensioni pagati nel mese; 
 
    ai singoli funzionari o enti delegati un esemplare degli  elenchi
descrittivi degli assegni tratti dai medesimi e pagati. 
 
  Analogamente provvede, in quanto occorra, la direzione generale del
tesoro per le operazioni eseguite dalla tesoreria centrale. 
 
  Per la dimostrazione, per i riepiloghi dei versamenti e per la nota
riassuntiva dei pagamenti, il termine di cinque giorni e' di rigore. 
 
  La sezione di tesoreria di Roma  unisce  alla  detta  dimostrazione
mensile anche l'elenco descrittivo delle quietanze da essa  emesse  a
favore della tesoreria centrale per fondi somministrati. 
 
  Tutte le sezioni spediscono  alla  direzione  generale  del  tesoro
l'elenco dimostrante i versamenti eseguiti per il rilascio dei vaglia
del tesoro. 
 
  Alla direzione generale dell'istituto incaricato  del  servizio  di
tesoreria,  entro  lo  stesso  giorno  cinque,  le  sezioni  medesime
spediscono un duplicato della  dimostrazione  mensile  e  della  nota
riassuntiva dei pagamenti delle spese di bilancio e fuori bilancio. 
 
  La direzione generale  dell'istituto  incaricato  del  servizio  di
tesoreria, colla scorta degli elementi qui sopra  enunciati,  compila
il  conto  mensile  riassuntivo   delle   sezioni   della   tesoreria
provinciale  e  lo  trasmette  entro  il  giorno  dieci,  in   doppio
originale,  alla  direzione  generale  del  tesoro,  insieme  con  un
esemplare  dei  riassunti  da  essa  compilati,  per  riepilogare  le
entrate, le spese e il fondo di  cassa.  Trasmette  inoltre  le  note
riassuntive dei pagamenti di  bilancio  eseguiti,  distintamente  per
ogni specie di titoli, e dei buoni e dei vaglia del tesoro. 
 
  Nei termini stabiliti, le sezioni  di  tesoreria  trasmettono  alla
direzione  generale  del  debito  pubblico  le  contabilita'  di  cui
all'articolo 482.