(Regolamento-art. 608)
 
                              Art. 608. 
 
 
  La Corte dei conti, in base agli elenchi  dei  titoli  di  spesa  a
carico  del  bilancio  dello  Stato,  compila  mensilmente  prospetti
separati per ministeri ed  amministrazioni  centrali,  nei  quali  e'
dimostrato  distintamente  per  capitolo  l'ammontare  dei  pagamenti
effettuati dalle tesorerie, eccetto quelli eseguiti mediante  assegni
ed un prospetto riepilogativo per ministero e per specie  di  titoli,
ed  invia  gli  uni  alle  rispettive  amministrazioni  centrali  per
l'imputazione delle relative somme  ai  corrispondenti  capitoli  del
bilancio, e l'altro alla direzione generale del tesoro. 
 
  La stessa direzione generale, in relazione agli elenchi  dei  buoni
del tesoro pagati, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte
dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per interessi dei
detti buoni. 
 
  La Corte trattiene un esemplare della nota  e  restituisce  l'altro
alla direzione generale del tesoro, per la  relativa  imputazione  di
detti interessi al competente capitolo del bilancio.