Art. 608. La Corte dei conti, in base agli elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, compila mensilmente prospetti separati per ministeri ed amministrazioni centrali, nei quali e' dimostrato distintamente per capitolo l'ammontare dei pagamenti effettuati dalle tesorerie, eccetto quelli eseguiti mediante assegni ed un prospetto riepilogativo per ministero e per specie di titoli, ed invia gli uni alle rispettive amministrazioni centrali per l'imputazione delle relative somme ai corrispondenti capitoli del bilancio, e l'altro alla direzione generale del tesoro. La stessa direzione generale, in relazione agli elenchi dei buoni del tesoro pagati, compila in doppio esemplare e trasmette alla Corte dei conti una nota riepilogativa delle somme pagate per interessi dei detti buoni. La Corte trattiene un esemplare della nota e restituisce l'altro alla direzione generale del tesoro, per la relativa imputazione di detti interessi al competente capitolo del bilancio.