(Codice Penale-art. 633 bis)
                            Art. 633-bis. 
 
(( (Invasione di  terreni  o  edifici  con  pericolo  per  la  salute
               pubblica o l'incolumita' pubblica). )) 
 
  ((Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o
edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare  un  raduno
musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e'  punito  con  la
reclusione da tre a sei anni e con la multa  da  euro  1.000  a  euro
10.000, quando dall'invasione deriva  un  concreto  pericolo  per  la
salute   pubblica   o   per   l'incolumita'    pubblica    a    causa
dell'inosservanza delle norme in  materia  di  sostanze  stupefacenti
ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli  e  delle
manifestazioni pubbliche di intrattenimento,  anche  in  ragione  del
numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. 
 
  E' sempre ordinata la confisca delle cose che  servirono  o  furono
destinate a commettere il reato di cui al  primo  comma,  nonche'  di
quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione  o  di
quelle che ne sono il prodotto o il profitto)).