(Codice di procedura penale-art. 656)
 
                              Art. 656 
 
      (Prevalenza delle convenzioni e degli usi internazionali) 
 
  Per quanto concerne le rogatorie, le estradizioni, gli  effetti  di
condanne pronunciate all'estero ed altri rapporti con le Autorita' di
altri Stati, relativi all'amministrazione della giustizia in  materia
penale, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.  Se  si
tratta di materia  non  regolata  da  tali  convenzioni  ed  usi,  si
applicano le disposizioni che seguono.