(Codice della navigazione-art. 620)
                              Art. 620. 
                        (Giudice competente). 
 
  Il procedimento di limitazione e' promosso avanti il tribunale o il
pretore,  nella  circoscrizione  dei  quali  e'  il   foro   generale
dell'armatore, a seconda che si tratti di  navi  maggiori  ovvero  di
navi minori e di galleggianti.