(Codice della navigazione-art. 621)
                              Art. 621. 
                      (Domanda di limitazione). 
 
  L'armatore che intende valersi del beneficio della  limitazione  ne
propone domanda, con ricorso al  giudice  competente,  ai  sensi  del
precedente articolo. 
 
  Il ricorso deve indicare il nome, la paternita', la nazionalita'  e
il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza o l'elezione
di domicilio dell'istante stesso  nel  comune,  in  cui  ha  sede  il
giudice  competente;  gli  elementi  di  individuazione  della  nave,
l'ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante  si
trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono. 
 
  Insieme con il ricorso,  l'armatore  deve  depositare,  a  pena  di
inammissibilita', nella cancelleria del tribunale o della pretura: 
  a) dichiarazione del valore della nave  al  momento  della  domanda
ovvero, se la domanda e'  proposta  dopo  la  fine  del  viaggio,  al
termine di questo, nonche', in entrambi i casi, del valore della nave
all'inizio del viaggio; 
  b) elenco dei proventi lordi del viaggio; 
  c) copia dell'inventario di bordo secondo le  forme  stabilite  dal
regolamento; 
  d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla  limitazione,  con
l'indicazione del loro domicilio, del  titolo  e  dell'ammontare  del
credito di ciascuno; 
  e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave. 
 
  Su istanza dell'armatore, il presidente del tribunale puo' disporre
che il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito
in un termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare
i dieci giorni, ma puo' essere prorogato fino  a  otto  giorni  prima
della data fissata ai sensi dell'articolo 623 per la presentazione in
cancelleria delle domande dei creditori.