Art. 621.
(Domanda di limitazione).
L'armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne
propone domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del
precedente articolo.
Il ricorso deve indicare il nome, la paternita', la nazionalita' e
il domicilio dell'istante; la dichiarazione di residenza o l'elezione
di domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il
giudice competente; gli elementi di individuazione della nave,
l'ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si
trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono.
Insieme con il ricorso, l'armatore deve depositare, a pena di
inammissibilita', nella cancelleria del tribunale o della pretura:
a) dichiarazione del valore della nave al momento della domanda
ovvero, se la domanda e' proposta dopo la fine del viaggio, al
termine di questo, nonche', in entrambi i casi, del valore della nave
all'inizio del viaggio;
b) elenco dei proventi lordi del viaggio;
c) copia dell'inventario di bordo secondo le forme stabilite dal
regolamento;
d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con
l'indicazione del loro domicilio, del titolo e dell'ammontare del
credito di ciascuno;
e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave.
Su istanza dell'armatore, il presidente del tribunale puo' disporre
che il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito
in un termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare
i dieci giorni, ma puo' essere prorogato fino a otto giorni prima
della data fissata ai sensi dell'articolo 623 per la presentazione in
cancelleria delle domande dei creditori.