(Codice della navigazione-art. 622)
                              Art. 622. 
                      (Valutazione della nave). 
 
  La dichiarazione del valore della nave all'inizio del viaggio  deve
indicare il valore commerciale secondo  le  risultanze  del  Registro
italiano navale  o  dell'ispettorato  compartimentale,  tenuto  conto
altresi' delle pertinenze indicate  nella  copia  dell'inventario  di
bordo di cui alla lettera c dell'articolo precedente. In caso di nave
assicurata, si assume per valore commerciale quello che la polizza di
assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell'articolo 515.