Art. 622.
(Valutazione della nave).
La dichiarazione del valore della nave all'inizio del viaggio deve
indicare il valore commerciale secondo le risultanze del Registro
italiano navale o dell'ispettorato compartimentale, tenuto conto
altresi' delle pertinenze indicate nella copia dell'inventario di
bordo di cui alla lettera c dell'articolo precedente. In caso di nave
assicurata, si assume per valore commerciale quello che la polizza di
assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell'articolo 515.