(Codice della navigazione-art. 623)
                              Art. 623. 
                       (Sentenza di apertura). 
 
  Con sentenza esecutiva il  tribunale,  accertata  in  seguito  alla
domanda dell'armatore l'esistenza degli estremi  di  legge,  dichiara
aperto il procedimento di limitazione.  Con  la  stessa  sentenza  il
tribunale designa un giudice per la formazione dello stato  attivo  e
di quello passivo, per il riparto della somma e per l'istruzione  dei
processi, di cui agli articoli 627, 636, 637;  assegna  ai  creditori
per la presentazione in cancelleria delle domande  e  dei  titoli  un
termine non superiore a giorni trenta  dalla  data  di  pubblicazione
della sentenza, o a sessanta per i  creditori  residenti  all'estero;
stabilisce,  entro  sessanta  giorni  dalla  decorrenza  del  maggior
termine fissato per la presentazione delle domande e dei  titoli  dei
creditori, la data  di  deposito  dello  stato  attivo  e  di  quello
passivo; fissa, non prima di  dieci  e  non  oltre  venti  giorni  da
quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni  dello
stato attivo e di quello passivo avanti il collegio.