Art. 623.
(Sentenza di apertura).
Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla
domanda dell'armatore l'esistenza degli estremi di legge, dichiara
aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il
tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e
di quello passivo, per il riparto della somma e per l'istruzione dei
processi, di cui agli articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori
per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un
termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione
della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all'estero;
stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior
termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei
creditori, la data di deposito dello stato attivo e di quello
passivo; fissa, non prima di dieci e non oltre venti giorni da
quest'ultima data, l'udienza di trattazione delle impugnazioni dello
stato attivo e di quello passivo avanti il collegio.