(Codice della navigazione-art. 624)
                              Art. 624. 
       (Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura). 
 
  La sentenza di apertura, a cura della  cancelleria,  e'  portata  a
conoscenza dell'armatore e dei creditori indicati nell'elenco di  cui
all'articolo  621,  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso   di
ricevimento.  La  sentenza  stessa,  a  cura  della  cancelleria,  e'
altresi' trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione della nave o
del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del Regno. 
 
  L'ufficio di iscrizione, avuto conoscenza  della  sentenza,  ne  fa
annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante,
e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.