Art. 624.
(Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura).
La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, e' portata a
conoscenza dell'armatore e dei creditori indicati nell'elenco di cui
all'articolo 621, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. La sentenza stessa, a cura della cancelleria, e'
altresi' trasmessa in estratto all'ufficio di iscrizione della nave o
del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale del Regno.
L'ufficio di iscrizione, avuto conoscenza della sentenza, ne fa
annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante,
e ne cura l'affissione nell'albo dell'ufficio stesso.