(Codice della navigazione-art. 625)
                              Art. 625. 
          (Effetti del procedimento sui debiti pecuniari). 
 
  Agli effetti del procedimento,  i  debiti  pecuniari  non  scaduti,
soggetti alla  limitazione,  si  considerano  scaduti  alla  data  di
apertura. 
 
  I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e
sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. 
 
  I crediti per interessi convenzionali o legali,  maturati  dopo  la
data di apertura, sono ammessi  a  concorrere  soltanto  sul  residuo
della somma limite dopo il riparto fra i creditori.