Art. 625.
(Effetti del procedimento sui debiti pecuniari).
Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti,
soggetti alla limitazione, si considerano scaduti alla data di
apertura.
I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e
sono compresi con riserva fra i crediti ammessi.
I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la
data di apertura, sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo
della somma limite dopo il riparto fra i creditori.