Art. 626.
(Improcedibilita' e sospensione di atti esecutivi).
Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori
soggetti alla limitazione non possono promuovere l'esecuzione forzata
sui beni dell'armatore per le obbligazioni di cui all'articolo 275.
Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori
medesimi e' sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice
dell'esecuzione, e si estingue se non e' riassunto nel termine
fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza
previste nell'articolo 640.