(Codice della navigazione-art. 627)
                              Art. 627. 
                    (Opposizione dei creditori). 
 
  Contro la sentenza  di  apertura  i  creditori  possono  promuovere
opposizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del Regno, per l'inesistenza degli  estremi  di  legge,  in
contraddittorio dell'armatore. 
 
  L'opposizione non sospende il procedimento, a meno che  il  giudice
designato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a  che
non sia pronunciata sull'opposizione sentenza passata in giudicato.