Art. 627.
(Opposizione dei creditori).
Contro la sentenza di apertura i creditori possono promuovere
opposizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale del Regno, per l'inesistenza degli estremi di legge, in
contraddittorio dell'armatore.
L'opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice
designato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che
non sia pronunciata sull'opposizione sentenza passata in giudicato.