Art. 628.
(Formazione dello stato attivo).
Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice
designato, sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, forma lo
stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti
indicati nell'articolo 621. Egli puo' disporre anche d'ufficio
accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave
dichiarato dall'armatore o sulla consistenza e l'ammontare del nolo e
degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito
della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia
opportuno, il procedimento.