(Codice della navigazione-art. 628)
                              Art. 628. 
                  (Formazione dello stato attivo). 
 
  Nel  termine  fissato  dalla  sentenza  di  apertura,  il   giudice
designato, sentiti l'armatore e i  creditori  concorrenti,  forma  lo
stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti
indicati  nell'articolo  621.  Egli  puo'  disporre  anche  d'ufficio
accertamenti  tecnici  per  la  revisione  del  valore   della   nave
dichiarato dall'armatore o sulla consistenza e l'ammontare del nolo e
degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito
della  relazione  di  stima,  durante  il  quale  sospende,  ove  sia
opportuno, il procedimento.