(Codice della navigazione-art. 629)
                              Art. 629. 
                   (Deposito della somma limite). 
 
  Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o  dal  deposito  della
dichiarazione  di  valore,  disposto  ai  sensi   dell'ultimo   comma
dell'articolo  621,  il  giudice  designato  fissa  il  termine,  non
superiore a cinque giorni, e le modalita' per il deposito della somma
limite, computata  sulla  base  delle  indicazioni  e  dei  documenti
presentati dall'armatore, nonche' di una congrua somma per  le  spese
del procedimento.