Art. 629.
(Deposito della somma limite).
Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della
dichiarazione di valore, disposto ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 621, il giudice designato fissa il termine, non
superiore a cinque giorni, e le modalita' per il deposito della somma
limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti
presentati dall'armatore, nonche' di una congrua somma per le spese
del procedimento.