(Codice della navigazione-art. 630)
                              Art. 630. 
               (Integrazione della somma depositata). 
 
  Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell'articolo
628, risulta che il valore della nave o l'ammontare dei  proventi  e'
superiore  a  quello  dichiarato,   il   giudice   designato   ordina
l'integrazione della somma depositata entro un termine non  superiore
a cinque giorni. 
 
  Quando dagli accertamenti  medesimi  risultano  proventi  omessi  o
inesattamente indicati dall'armatore  per  dolo  o  colpa  grave,  il
giudice designato provvede ai sensi dell'articolo 641.