Art. 630.
(Integrazione della somma depositata).
Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell'articolo
628, risulta che il valore della nave o l'ammontare dei proventi e'
superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina
l'integrazione della somma depositata entro un termine non superiore
a cinque giorni.
Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o
inesattamente indicati dall'armatore per dolo o colpa grave, il
giudice designato provvede ai sensi dell'articolo 641.