(Codice della navigazione-art. 632)
                              Art. 632. 
(Opposizione all'ordinanza di vendita della nave o  di  cessione  dei
                             proventi). 
 
  Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che autorizza
la vendita della nave o la cessione dei proventi, i creditori possono
proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale,
sentiti l'armatore e i creditori concorrenti,  decide  con  ordinanza
non impugnabile. 
 
  L'opposizione sospende l'esecuzione dell'ordinanza.