Art. 632.
(Opposizione all'ordinanza di vendita della nave o di cessione dei
proventi).
Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che autorizza
la vendita della nave o la cessione dei proventi, i creditori possono
proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale,
sentiti l'armatore e i creditori concorrenti, decide con ordinanza
non impugnabile.
L'opposizione sospende l'esecuzione dell'ordinanza.