Art. 633.
(Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato).
I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli
precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all'armatore e
ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei
proventi e' trasmessa inoltre all'ufficio di iscrizione della nave o
del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.