(Codice della navigazione-art. 633)
                              Art. 633. 
      (Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato). 
 
  I provvedimenti del  giudice  designato,  indicati  negli  articoli
precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria  all'armatore  e
ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L'ordinanza che autorizza la vendita della nave  o  la  cessione  dei
proventi e' trasmessa inoltre all'ufficio di iscrizione della nave  o
del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell'albo.