Art. 636.
(Impugnazione dello stato attivo e passivo).
Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono
proposte in contraddittorio dell'armatore e dei creditori
interessati, mediante citazione per l'udienza avanti il collegio,
fissata ai sensi dell'articolo 623.
Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il
giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo
stato attivo e di quello passivo e ordina l'integrazione della somma
depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.