(Codice della navigazione-art. 636)
                              Art. 636. 
            (Impugnazione dello stato attivo e passivo). 
 
  Le impugnazioni  dello  stato  attivo  e  di  quello  passivo  sono
proposte   in   contraddittorio   dell'armatore   e   dei   creditori
interessati, mediante citazione per  l'udienza  avanti  il  collegio,
fissata ai sensi dell'articolo 623. 
 
  Decise le  impugnazioni  con  sentenza  passata  in  giudicato,  il
giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo
stato attivo e di quello passivo e ordina l'integrazione della  somma
depositata entro un termine non superiore a cinque giorni.