Art. 637.
(Stato di riparto).
Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il
nuovo stato passivo e' formato a norma dell'articolo precedente, i
creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di
riparto.
Se i creditori non raggiungono l'accordo, il giudice designato
procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l'ordine
delle cause di prelazione.
Lo stato di riparto e' impugnabile, entro dieci giorni dal deposito
nella cancelleria, solo per quanto attiene all'ordine di prelazione.
Il giudice designato, in base al riparto concordato o a quello
definitivamente formato, provvede all'emissione dei mandati di
pagamento.