(Codice della navigazione-art. 637)
                              Art. 637. 
                         (Stato di riparto). 
 
  Decorso il termine fissato per le impugnazioni,  ovvero  quando  il
nuovo stato passivo e' formato a norma  dell'articolo  precedente,  i
creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di
riparto. 
 
  Se i creditori non  raggiungono  l'accordo,  il  giudice  designato
procede alla ripartizione della somma  depositata,  secondo  l'ordine
delle cause di prelazione. 
 
  Lo stato di riparto e' impugnabile, entro dieci giorni dal deposito
nella cancelleria, solo per quanto attiene all'ordine di prelazione. 
 
  Il giudice designato, in base al  riparto  concordato  o  a  quello
definitivamente  formato,  provvede  all'emissione  dei  mandati   di
pagamento.