Art. 638.
(Ripartizione del residuo).
Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul residuo
della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che
abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella
sentenza di apertura.
Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell'articolo
precedente, ma lo stato di riparto e' impugnabile anche per motivi
attinenti all'esistenza del credito.