(Codice della navigazione-art. 638)
                              Art. 638. 
                     (Ripartizione del residuo). 
 
  Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 625, sul  residuo
della somma depositata sono ammessi  a  concorrere  i  creditori  che
abbiano presentata la loro domanda fuori del  termine  fissato  nella
sentenza di apertura. 
 
  Alla ripartizione del residuo  si  procede  a  norma  dell'articolo
precedente, ma lo stato di riparto e' impugnabile  anche  per  motivi
attinenti all'esistenza del credito.