(Codice della navigazione-art. 639)
                              Art. 639. 
                     (Fallimento dell'armatore). 
 
  Il fallimento dell'armatore, dichiarato successivamente al  decorso
del termine fissato per le impugnazioni  dello  stato  attivo,  o  al
passaggio in giudicato della sentenza che respinge  le  impugnazioni,
ovvero alla integrazione della somma disposta ai  sensi  del  secondo
comma dell'articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione;
le  somme  depositate  non   sono   comprese   nella   massa   attiva
fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione non partecipano
al concorso sul patrimonio del fallito.