Art. 639.
(Fallimento dell'armatore).
Il fallimento dell'armatore, dichiarato successivamente al decorso
del termine fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al
passaggio in giudicato della sentenza che respinge le impugnazioni,
ovvero alla integrazione della somma disposta ai sensi del secondo
comma dell'articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione;
le somme depositate non sono comprese nella massa attiva
fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione non partecipano
al concorso sul patrimonio del fallito.