(Codice della navigazione-art. 640)
                              Art. 640. 
            (Decadenza dal beneficio della limitazione). 
 
  L'armatore decade dal beneficio della limitazione: 
  a) per l'inesatta indicazione o l'omissione,  dolose  o  gravemente
colpose, di proventi della spedizione; 
  b) per  il  mancato  deposito,  entro  il  termine  fissato,  della
dichiarazione di valore della nave,  disposto  ai  sensi  dell'ultimo
comma dell'articolo 622; 
  c) per il mancato deposito, entro il termine fissato,  della  somma
limite o della somma  per  le  spese  del  procedimento,  ovvero  per
l'omessa integrazione del deposito stesso; 
  d) per l'occultamento della nave ovvero per  l'intralcio  all'opera
dell'esperto nei casi di cui all'articolo 628.