Art. 641.
(Dichiarazione di estinzione del procedimento).
In caso di fallimento dell'armatore dichiarato prima del momento
indicato nell'articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti
nell'articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al
collegio.
Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli
della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di
limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta
deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei
processi di esecuzione di cui all'articolo 626.
La sentenza predetta e' notificata e pubblicata nelle forme di cui
all'articolo 624.