(Codice della navigazione-art. 641)
                              Art. 641. 
           (Dichiarazione di estinzione del procedimento). 
 
  In caso di fallimento dell'armatore dichiarato  prima  del  momento
indicato nell'articolo 639, o quando ricorra uno  dei  casi  previsti
nell'articolo precedente, il giudice designato rimette  le  parti  al
collegio. 
 
  Il collegio, accertati gli estremi di cui all'articolo 639 o quelli
della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il  procedimento  di
limitazione, ordina la restituzione  delle  somme  depositate,  fatta
deduzione delle spese, e fissa un termine  per  la  riassunzione  dei
processi di esecuzione di cui all'articolo 626. 
 
  La sentenza predetta e' notificata e pubblicata nelle forme di  cui
all'articolo 624.