Art. 387. (Art. 78 del Testo Unico) VEICOLI Devono essere caricati: a) su veicoli scoperti, i colli contenenti materie del 3°. Tuttavia i colli del peso massimo di 25 kg. possono essere caricati anche sui veicoli coperti; b) su veicoli coperti o su veicoli scoperti tendonati, i colli contenenti materie del 9°-a) e su veicoli coperti, i colli contenenti materie del 9°b).