Art. 389. (Art. 78 del Testo Unico) TRASPORTO ALLA RINFUSA Possono costituire oggetto di trasporto alla rinfusa per carico completo, le materie del 4°, le polveri dei filtri degli alti forni (5°a) e le materie del 9°a). Le materie del 4° e del 9°a) devono in tal caso essere trasportate con veicoli coperti aventi cassone metallico, e le polveri dei filtri degli alti forni con veicoli coperti a cassone metallico e con veicoli tendonati a cassone metallico.