(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 389)
                 Art. 389. (Art. 78 del Testo Unico) 
                       TRASPORTO ALLA RINFUSA 

 
  Possono costituire oggetto di trasporto  alla  rinfusa  per  carico
completo, le materie del 4°, le polveri dei filtri degli  alti  forni
(5°a) e le materie del 9°a). 
  Le materie del 4° e del 9°a) devono in tal caso essere  trasportate
con veicoli coperti aventi cassone metallico, e le polveri dei filtri
degli alti forni con  veicoli  coperti  a  cassone  metallico  e  con
veicoli tendonati a cassone metallico.