(Regolamento-art. 613)
 
                              Art. 613. 
 
  Presso le tesorerie provinciali si ricevono i depositi  obbligatori
e volontari per conto dell'Amministrazione centrale della  Cassa  dei
depositi e prestiti, a mente delle leggi 17 maggio 1863, n. 1270 e 27
maggio 1875, n. 2779, non che quelli provvisori che sono amministrati
dalla Direzione generale del tesoro.