Art. 613. Presso le tesorerie provinciali si ricevono i depositi obbligatori e volontari per conto dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti, a mente delle leggi 17 maggio 1863, n. 1270 e 27 maggio 1875, n. 2779, non che quelli provvisori che sono amministrati dalla Direzione generale del tesoro.