(Regolamento-art. 614)
 
                              Art. 614. 
 
  Spettano alla Cassa dei depositi e prestiti i  depositi  prescritti
da  leggi,  da  regolamenti  od  in  qualunque  caso  ordinati  dalle
autorita' giudiziarie  od  amministrative,  e  quelli  che  la  legge
ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato. 
 
  Sono di pertinenza di detta Cassa anche i depositi  per  servire  a
cauzione qualsiasi, e quelli che si fanno per impiego di  capitali  a
scopo fruttifero.