Art. 614. Spettano alla Cassa dei depositi e prestiti i depositi prescritti da leggi, da regolamenti od in qualunque caso ordinati dalle autorita' giudiziarie od amministrative, e quelli che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato. Sono di pertinenza di detta Cassa anche i depositi per servire a cauzione qualsiasi, e quelli che si fanno per impiego di capitali a scopo fruttifero.