Art. 615. Hanno la denominazione di depositi provvisori quelli eseguiti in contanti od in effetti pubblici dai concorrenti ad aste pubbliche, giusta il disposto con l'articolo 94 del presente regolamento, non che quegli altri che vengono ordinati dalle Amministrazioni per un effetto del tutto temporaneo, quali sarebbero le somme ed i valori riconosciuti in eccedenza nelle ricognizioni di cassa, i versamenti di dubbia imputazione fatti da contabili o debitori diretti, le somme per le spese di asta e di contratto a carico degli aggiudicatari di rivendite di generi di privativa e di altri contraenti con lo Stato, e i titoli di proprieta' dello Stato a disposizione del Ministero del tesoro. I depositi dei concorrenti alle aste, qualora in seguito ad aggiudicazione debbano convertirsi in cauzione definitiva, sono passati fra quelli in amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.