(Regolamento-art. 615)
 
                              Art. 615. 
 
  Hanno la denominazione di depositi provvisori  quelli  eseguiti  in
contanti od in effetti pubblici dai concorrenti  ad  aste  pubbliche,
giusta il disposto con l'articolo 94 del  presente  regolamento,  non
che quegli altri che vengono ordinati dalle  Amministrazioni  per  un
effetto del tutto temporaneo, quali sarebbero le somme  ed  i  valori
riconosciuti in eccedenza nelle ricognizioni di cassa,  i  versamenti
di dubbia imputazione fatti da contabili o debitori diretti, le somme
per le spese di asta e di contratto a carico degli  aggiudicatari  di
rivendite di generi di privativa e di altri contraenti con lo  Stato,
e i titoli di proprieta' dello Stato a disposizione del Ministero del
tesoro. 
 
  I depositi  dei  concorrenti  alle  aste,  qualora  in  seguito  ad
aggiudicazione  debbano  convertirsi  in  cauzione  definitiva,  sono
passati fra quelli in amministrazione  della  Cassa  dei  depositi  e
prestiti.