Art. 616. Per effettuare nelle tesorerie provinciali i depositi di pertinenza della Cassa dei depositi e prestiti, deve essere presentata all'Intendenza una dichiarazione firmata e corredata dei documenti necessari a giustificare e chiarirne lo scopo. Gli effetti pubblici al portatore debbono essere firmati dal depositante per comprovarne la identita' al tempo della restituzione. Emesso che sia dall'Intendenza di finanza l'ordine per l'incasso del numerario o per il ricevimento dei titoli, il tesoriere rilascia per il contante vaglia del tesoro, pagabile sulla tesoreria centrale del Regno a favore del cassiere dell'Amministrazione centrale della Cassa dei depositi e prestiti, e per gli effetti pubblici una ricevuta descrittiva di tutti i titoli. Ai depositanti viene consegnata una dichiarazione provvisoria del vaglia o della ricevuta emessi, la quale dichiarazione viene ritirata all'atto della consegna della polizza di deposito. I vaglia del tesoro emessi dai tesorieri per il numerario debbono essere dalle Intendenze inviati immediatamente alla Cassa centrale per l'opportuno incasso. Per quanto riguarda le indicazioni che debbono contenere le dichiarazioni di deposito, le formalita' occorrenti per la loro restituzione, il limite delle somme che possono essere restituite dall'Intendenza senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, non che le relative scritture da tenersi ed i rendiconti periodici da prodursi dalle Intendenze medesime, saranno osservate le disposizioni del regolamento speciale di detta Amministrazione.