(Regolamento-art. 616)
 
                              Art. 616. 
 
  Per effettuare nelle tesorerie provinciali i depositi di pertinenza
della  Cassa  dei  depositi  e  prestiti,  deve   essere   presentata
all'Intendenza una dichiarazione firmata e  corredata  dei  documenti
necessari a giustificare e chiarirne lo scopo. Gli  effetti  pubblici
al portatore debbono essere firmati dal depositante  per  comprovarne
la identita' al tempo della restituzione. 
 
  Emesso che sia dall'Intendenza di finanza  l'ordine  per  l'incasso
del numerario o per il ricevimento dei titoli, il tesoriere  rilascia
per il contante vaglia del tesoro, pagabile sulla tesoreria  centrale
del Regno a favore del cassiere dell'Amministrazione  centrale  della
Cassa dei depositi  e  prestiti,  e  per  gli  effetti  pubblici  una
ricevuta  descrittiva  di  tutti  i  titoli.  Ai  depositanti   viene
consegnata una dichiarazione provvisoria del vaglia o della  ricevuta
emessi, la quale dichiarazione viene ritirata all'atto della consegna
della polizza di deposito. 
 
  I vaglia del tesoro emessi dai tesorieri per il  numerario  debbono
essere dalle Intendenze inviati immediatamente  alla  Cassa  centrale
per l'opportuno incasso. 
 
  Per  quanto  riguarda  le  indicazioni  che  debbono  contenere  le
dichiarazioni di deposito,  le  formalita'  occorrenti  per  la  loro
restituzione, il limite delle somme  che  possono  essere  restituite
dall'Intendenza     senza      la      preventiva      autorizzazione
dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, non che  le
relative scritture da tenersi ed i rendiconti periodici  da  prodursi
dalle Intendenze medesime,  saranno  osservate  le  disposizioni  del
regolamento speciale di detta Amministrazione.