(Regolamento-art. 617)
 
                              Art. 617. 
 
  I depositi  provvisori  nella  Tesoreria  centrale  debbono  essere
previamente autorizzati dalla Direzione generale del tesoro, e quelli
da farsi nelle tesorerie provinciali dalle Intendenze di finanza. 
 
  In taluni casi la Direzione generale del  tesoro  puo'  autorizzare
depositi presso le tesorerie provinciali,  ma  l'ordine  deve  essere
sempre  comunicato  alle  tesorerie  per   mezzo   della   competente
Intendenza di finanza.