Art. 617. I depositi provvisori nella Tesoreria centrale debbono essere previamente autorizzati dalla Direzione generale del tesoro, e quelli da farsi nelle tesorerie provinciali dalle Intendenze di finanza. In taluni casi la Direzione generale del tesoro puo' autorizzare depositi presso le tesorerie provinciali, ma l'ordine deve essere sempre comunicato alle tesorerie per mezzo della competente Intendenza di finanza.