Art. 618. Possono essere ricevuti in tutte le tesorerie del Regno i depositi per adire alle aste, qualunque sia il luogo in cui siano indette, purche' tale facolta' sia data col corrispondente avviso, e copia del medesimo sia comunicata alle Intendenze quando siffatto avviso non venga pubblicato nella Gazzetta ufficiale. In tali casi la restituzione del deposito si effettua, dopo che le Intendenze abbiano ricevuta lettera ufficiale del funzionario preposto all'asta notificante l'avvenuto rilascio del nulla osta.