(Regolamento-art. 618)
 
                              Art. 618. 
 
  Possono essere ricevuti in tutte le tesorerie del Regno i  depositi
per adire alle aste, qualunque sia il luogo  in  cui  siano  indette,
purche' tale facolta' sia data col corrispondente avviso, e copia del
medesimo sia comunicata alle Intendenze quando  siffatto  avviso  non
venga  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale.  In   tali   casi   la
restituzione del deposito si effettua, dopo che le Intendenze abbiano
ricevuta  lettera  ufficiale  del   funzionario   preposto   all'asta
notificante l'avvenuto rilascio del nulla osta.