(Regolamento-art. 619)
 
                              Art. 619. 
 
  All'atto  del  ricevimento  dei  valori   rappresentanti   depositi
provvisori, i tesorieri danno quietanze staccate  dal  bollettario  a
madre e figlia, aventi il suggello a secco del Ministero  del  tesoro
ed un numero progressivo, continuativo per ogni esercizio e per  ogni
gestione di tesoriere o di controllore. 
 
  Le quietanze debbono indicare: 
 
    1° il cognome, il nome e la qualita' del depositante o  di  colui
per conto del quale e' fatto il deposito; 
 
    2° la causa del deposito; 
 
    3° la quantita' e la specie dei valori depositati,  e  se  questi
consistono in effetti pubblici, la loro qualita',  la  rendita  annua
dei  medesimi  e  la  decorrenza  di  essa,  il   capitale   nominale
ragguagliato al ventuplo della rendita, e quando ne sia  il  caso  la
quantita' delle cedole annessevi. 
 
  Alle quietanze di deposito e relativo bollettario sono  applicabili
le disposizioni degli art. 273 e 280 a 285.