Art. 619. All'atto del ricevimento dei valori rappresentanti depositi provvisori, i tesorieri danno quietanze staccate dal bollettario a madre e figlia, aventi il suggello a secco del Ministero del tesoro ed un numero progressivo, continuativo per ogni esercizio e per ogni gestione di tesoriere o di controllore. Le quietanze debbono indicare: 1° il cognome, il nome e la qualita' del depositante o di colui per conto del quale e' fatto il deposito; 2° la causa del deposito; 3° la quantita' e la specie dei valori depositati, e se questi consistono in effetti pubblici, la loro qualita', la rendita annua dei medesimi e la decorrenza di essa, il capitale nominale ragguagliato al ventuplo della rendita, e quando ne sia il caso la quantita' delle cedole annessevi. Alle quietanze di deposito e relativo bollettario sono applicabili le disposizioni degli art. 273 e 280 a 285.