(Regolamento-art. 620)
 
                              Art. 620. 
 
  I depositi nelle tesorerie sono conservati nella cassa  di  riserva
od in una cassa speciale dei depositi. 
 
  I depositi in valori od in effetti pubblici, da  restituire  a  suo
tempo tali quali, devono essere posti in pieghi separati,  sui  quali
si indicano il nome del depositante, l'importo e la specie dei valori
ed effetti inclusi e la quietanza rilasciata.