Art. 620. I depositi nelle tesorerie sono conservati nella cassa di riserva od in una cassa speciale dei depositi. I depositi in valori od in effetti pubblici, da restituire a suo tempo tali quali, devono essere posti in pieghi separati, sui quali si indicano il nome del depositante, l'importo e la specie dei valori ed effetti inclusi e la quietanza rilasciata.