(Regolamento-art. 621)
 
                              Art. 621. 
 
  L'ordine di restituzione intera o parziale di un deposito e'  dato,
per la tesoreria centrale dalla Direzione generale del tesoro, e  per
le tesorerie provinciali dagli intendenti di finanza,  dietro  invito
della autorita' che ne ordino' o richiese il ricevimento.