(Testo unico imposte sui redditi-art. 340)
                              ART. 340 
Calcolo della soglia  rilevante  di  ricavi  in  caso  di  fusioni  e
           scissioni di gruppi multinazionali e nazionali 
     (articolo 40 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente articolo: 
a) «fusione»: indica un'operazione per effetto della quale: 
1) tutte o almeno il 90 per cento delle entita' appartenenti a due  o
piu' differenti gruppi multinazionali o nazionali sono poste sotto un
unico controllo con l'effetto di formare un unico gruppo; o 
2) una entita' che non era parte di alcun gruppo diventa parte di  un
gruppo multinazionale o nazionale; o 
3) verifica l'unificazione di due o piu' entita' in  un  solo  gruppo
multinazionale o nazionale; 
b) «scissione»: indica  un'operazione  per  effetto  della  quale  le
entita' di un gruppo multinazionale o nazionale si separano in due  o
piu' gruppi distinti che non sono  piu'  consolidati  dalla  medesima
controllante capogruppo; 
c)  «gruppo  beneficiario»:  indica  un  gruppo  che  origina   dalla
scissione di un gruppo multinazionale o nazionale; 
d) «gruppo scisso»: indica il gruppo  che  residua  a  seguito  della
scissione di un gruppo multinazionale o nazionale e  da  cui  origina
uno o piu' gruppi beneficiari. 
2. Se due o piu' gruppi si sono fusi costituendo un unico  gruppo  in
uno  degli  ultimi  quattro   esercizi   consecutivi   immediatamente
precedenti  a  quello  considerato,  la  soglia  di  ricavi  di   cui
all'articolo 310 negli esercizi anteriori alla fusione  e  rientranti
nei quattro esercizi anteriori a quello  considerato,  e'  verificata
sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno  di
essi. 
3. Se in un esercizio un'entita' che non appartiene a  un  gruppo  si
fonde con un'altra entita' appartenente o meno a un gruppo e  una  di
esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo
a ciascuno dei quattro esercizi  a  esso  anteriori,  la  soglia  dei
ricavi di cui all'articolo  310  relativa  a  ciascun  esercizio,  e'
verificata sommando  i  ricavi  da  esse  contabilizzati  nei  propri
bilanci, singoli o  consolidati,  relativo  a  ciascuno  dei  quattro
esercizi anteriori a quello considerato. 
4. Nella ipotesi di cui al comma 2, se non vi e'  corrispondenza  tra
il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati  dei
due o piu' gruppi partecipanti alla fusione, i valori dei  ricavi  di
cui all'articolo 310 sono quelli ricompresi nei  bilanci  consolidati
relativi a esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si
riferisce  il  bilancio  consolidato  del  gruppo  risultante   dalla
fusione. 
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, se non vi e'  corrispondenza  tra
il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo  e  il
bilancio consolidato  delle  imprese  partecipanti  alla  fusione,  i
valori dei ricavi di cui all'articolo 310 sono quelli ricompresi  nel
bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi a  esercizi  che
terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce  il  bilancio
consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione. 
6.  Se  in  un  esercizio  un  gruppo  multinazionale  o   nazionale,
rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo, si scinde
in uno o piu' gruppi beneficiari neocostituiti: 
a) con riferimento all'esercizio nel corso del quale l'operazione  di
scissione  e'   avvenuta,   il   requisito   dimensionale   richiesto
all'articolo 310 relativo a un gruppo  beneficiario  e  a  un  gruppo
scisso si considera verificato se e' raggiunta la soglia  dei  ricavi
indicati  nel  suddetto  articolo  310,  riproporzionata   avendo   a
riferimento la sua durata; 
b) con riferimento ai tre esercizi successivi a quello  di  cui  alla
lettera a), il requisito  dimensionale  richiesto  all'articolo  310,
relativo a un gruppo beneficiario o a un gruppo scisso, si  considera
verificato nel secondo esercizio, compreso quello di cui alla lettera
a), in cui e' raggiunta la soglia dei ricavi  indicati  nel  suddetto
articolo 310.