ART. 340
Calcolo della soglia rilevante di ricavi in caso di fusioni e
scissioni di gruppi multinazionali e nazionali
(articolo 40 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente articolo:
a) «fusione»: indica un'operazione per effetto della quale:
1) tutte o almeno il 90 per cento delle entita' appartenenti a due o
piu' differenti gruppi multinazionali o nazionali sono poste sotto un
unico controllo con l'effetto di formare un unico gruppo; o
2) una entita' che non era parte di alcun gruppo diventa parte di un
gruppo multinazionale o nazionale; o
3) verifica l'unificazione di due o piu' entita' in un solo gruppo
multinazionale o nazionale;
b) «scissione»: indica un'operazione per effetto della quale le
entita' di un gruppo multinazionale o nazionale si separano in due o
piu' gruppi distinti che non sono piu' consolidati dalla medesima
controllante capogruppo;
c) «gruppo beneficiario»: indica un gruppo che origina dalla
scissione di un gruppo multinazionale o nazionale;
d) «gruppo scisso»: indica il gruppo che residua a seguito della
scissione di un gruppo multinazionale o nazionale e da cui origina
uno o piu' gruppi beneficiari.
2. Se due o piu' gruppi si sono fusi costituendo un unico gruppo in
uno degli ultimi quattro esercizi consecutivi immediatamente
precedenti a quello considerato, la soglia di ricavi di cui
all'articolo 310 negli esercizi anteriori alla fusione e rientranti
nei quattro esercizi anteriori a quello considerato, e' verificata
sommando i ricavi registrati nel bilancio consolidato di ciascuno di
essi.
3. Se in un esercizio un'entita' che non appartiene a un gruppo si
fonde con un'altra entita' appartenente o meno a un gruppo e una di
esse o entrambe non erano incluse in un bilancio consolidato relativo
a ciascuno dei quattro esercizi a esso anteriori, la soglia dei
ricavi di cui all'articolo 310 relativa a ciascun esercizio, e'
verificata sommando i ricavi da esse contabilizzati nei propri
bilanci, singoli o consolidati, relativo a ciascuno dei quattro
esercizi anteriori a quello considerato.
4. Nella ipotesi di cui al comma 2, se non vi e' corrispondenza tra
il periodo temporale cui fanno riferimento i bilanci consolidati dei
due o piu' gruppi partecipanti alla fusione, i valori dei ricavi di
cui all'articolo 310 sono quelli ricompresi nei bilanci consolidati
relativi a esercizi che terminano con ovvero entro l'esercizio cui si
riferisce il bilancio consolidato del gruppo risultante dalla
fusione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, se non vi e' corrispondenza tra
il periodo temporale cui fanno riferimento il bilancio singolo e il
bilancio consolidato delle imprese partecipanti alla fusione, i
valori dei ricavi di cui all'articolo 310 sono quelli ricompresi nel
bilancio singolo e nel bilancio consolidato relativi a esercizi che
terminano con ovvero entro l'esercizio cui si riferisce il bilancio
consolidato successivo all'operazione di fusione o acquisizione.
6. Se in un esercizio un gruppo multinazionale o nazionale,
rientrante nell'ambito di applicazione del presente titolo, si scinde
in uno o piu' gruppi beneficiari neocostituiti:
a) con riferimento all'esercizio nel corso del quale l'operazione di
scissione e' avvenuta, il requisito dimensionale richiesto
all'articolo 310 relativo a un gruppo beneficiario e a un gruppo
scisso si considera verificato se e' raggiunta la soglia dei ricavi
indicati nel suddetto articolo 310, riproporzionata avendo a
riferimento la sua durata;
b) con riferimento ai tre esercizi successivi a quello di cui alla
lettera a), il requisito dimensionale richiesto all'articolo 310,
relativo a un gruppo beneficiario o a un gruppo scisso, si considera
verificato nel secondo esercizio, compreso quello di cui alla lettera
a), in cui e' raggiunta la soglia dei ricavi indicati nel suddetto
articolo 310.