ART. 341
Modifiche al perimetro di consolidamento
(articolo 41 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Se un'entita' («entita' target») diventa o cessa di essere
un'impresa di un gruppo multinazionale o nazionale in conseguenza di
un trasferimento diretto o indiretto della partecipazione nella
stessa o se l'entita' target diventa una controllante capogruppo di
un nuovo gruppo durante un dato esercizio («esercizio di
acquisizione»), essa e' considerata parte di un gruppo multinazionale
o nazionale ai fini del presente titolo, a condizione che una parte
delle sue attivita', passivita', reddito, spese e flussi di cassa sia
inclusa voce per voce nel bilancio consolidato della controllante
capogruppo nell'esercizio di acquisizione. L'aliquota d'imposizione
effettiva e l'imposizione integrativa dell'entita' target sono
calcolate a sensi dei commi da 2 a 8.
2. Nell'esercizio di acquisizione il gruppo multinazionale o
nazionale tiene conto solo del valore dell'utile o della perdita
contabile netta e delle imposte rilevanti rettificate dell'entita'
target che sono inclusi nel bilancio consolidato dell'entita'
controllante capogruppo ai fini del presente titolo.
3. Nell'esercizio di acquisizione, e in ciascun esercizio successivo,
il reddito o perdita rilevante e le imposte rilevanti rettificate
dell'entita' target sono basati sul proprio valore contabile delle
attivita' e passivita' precedente al trasferimento.
4. Nell'esercizio di acquisizione il calcolo delle spese salariali
ammissibili dell'entita' target di cui all'articolo 335, comma 3,
tiene conto solo dei costi che figurano nel bilancio consolidato
della controllante capogruppo.
5. Il calcolo del valore contabile delle immobilizzazioni materiali
ammissibili dell'entita' target di cui all'articolo 335, comma 4, e'
rettificato in proporzione al periodo di tempo durante il quale
l'entita' target fa parte del gruppo multinazionale o nazionale
durante l'esercizio di acquisizione.
6. Fatta eccezione per l'imposta anticipata relativa a una perdita
rilevante di cui all'articolo 330, le imposte anticipate e differite
di un'entita' target che sono trasferite fra gruppi multinazionali o
nazionali sono prese in considerazione dal gruppo acquirente nello
stesso modo e nella stessa misura in cui sarebbero state prese in
considerazione se detto gruppo avesse controllato l'entita' target al
momento in cui sono sorte tali imposte anticipate e differite.
7. Le imposte differite dell'entita' target precedentemente incluse
nell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e
differite sono considerate riversate e pagate, ai fini dell'articolo
329, comma 7, dal gruppo multinazionale o nazionale cedente e
considerate iscritte dal gruppo multinazionale o nazionale acquirente
nell'esercizio di acquisizione. In deroga all'articolo 329, comma 7,
le imposte rilevanti sono ridotte, dal gruppo multinazionale o
nazionale acquirente, nell'esercizio in cui si verifica il recupero
delle imposte differite.
8. Se l'entita' target e' una controllante e fa parte di due o piu'
gruppi multinazionali o nazionali durante l'esercizio di
acquisizione, questa calcola separatamente l'importo dell'imposizione
integrativa da essa dovuta in relazione alle imprese a bassa
imposizione per ciascun gruppo multinazionale o nazionale.
9. In deroga ai commi da 1 a 8, l'acquisizione o la cessione di una
partecipazione di controllo in un'entita' target e' considerata un
trasferimento di attivita' e passivita' qualora il Paese ove la
stessa e' localizzata o, nel caso di un'entita' fiscalmente
trasparente il Paese dove sono localizzate le attivita', consideri
l'acquisizione o la cessione di detta partecipazione di controllo
allo stesso modo o in maniera simile a un'acquisizione o a una
cessione di attivita' e passivita' e applichi al venditore un'imposta
rilevante basata sulla differenza fra il valore fiscale e il
corrispettivo pattuito in cambio della partecipazione di controllo o
il fair value delle attivita' e passivita'.