(Testo unico imposte sui redditi-art. 342)
                              ART. 342 
               Trasferimento di attivita' e passivita' 
     (articolo 42 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente articolo: 
a) «riorganizzazione»: indica una operazione di trasformazione  o  di
trasferimento di attivita' e passivita' a condizione che: 
1) il corrispettivo dell'operazione e' costituito, in tutto o in  via
maggioritaria, da una partecipazione emessa dall'impresa acquirente o
da una entita' a essa connessa, o, nel caso di una  liquidazione,  e'
annullata la partecipazione nell'entita'  liquidata.  In  assenza  di
corrispettivo, rientrano tra  le  operazioni  di  riorganizzazione  i
trasferimenti di attivita' e passivita' a fronte dei quali non vi  e'
una emissione di partecipazioni  in  quanto  tale  emissione  sarebbe
priva di significato economico; 
2) l'utile o perdita dell'operazione non  concorre,  in  tutto  o  in
parte, a formare il reddito imponibile della entita'  trasferente  ai
fini delle imposte del Paese in cui questa e' localizzata; 
3) il Paese di  localizzazione  della  entita'  acquirente  impone  a
quest'ultima di subentrare nella posizione della entita'  trasferente
in ordine al valore  degli  elementi  della  attivita'  e  passivita'
trasferite  ai  fini   delle   imposte   rilevanti,   tenendo   conto
dell'eventuale utile o perdita non qualificante; 
b) «utile o perdita non qualificante»: indica  l'importo  minore  tra
l'utile o la perdita dell'impresa cedente sorti in  relazione  a  una
riorganizzazione  e  assoggettati  a   imposizione   nel   luogo   di
localizzazione dell'impresa cedente e l'utile o la perdita  contabile
che sorge in relazione alla riorganizzazione. 
2. In caso di trasferimento di attivita' e passivita': 
a) l'impresa  trasferente  include  nel  proprio  reddito  o  perdita
rilevante l'utile o perdita derivante dal trasferimento; 
b) l'impresa  acquirente  determina  il  proprio  reddito  o  perdita
rilevante avendo a riferimento il valore contabile delle attivita'  e
passivita'  ricevute  determinato  in  base  ai  principi   contabili
adottati  nel  bilancio  consolidato   della   propria   controllante
capogruppo. 
3. In deroga a quanto previsto al comma 2,  se  il  trasferimento  di
attivita' e passivita' avviene nell'ambito di  una  riorganizzazione,
l'utile  o  la  perdita   contabile   da   trasferimento   realizzati
dall'impresa trasferente non concorrono a formare il  suo  reddito  o
perdita rilevante e l'impresa acquirente determina il proprio reddito
o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile  che  le
stesse attivita' e passivita' avevano in capo all'impresa trasferente
al momento del trasferimento. 
4. In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3, se il trasferimento di
attivita' e passivita' avviene nell'ambito  di  una  riorganizzazione
che determina per l'entita' trasferente l'emersione  di  un  utile  o
perdita non qualificante: 
a) l'impresa trasferente include nel calcolo del  proprio  reddito  o
perdita  rilevante  un  importo   pari   all'utile   o   perdita   da
trasferimento nei limiti dell'utile o perdita non qualificante; 
b) l'impresa  acquirente  determina  il  proprio  reddito  o  perdita
rilevante  dopo  l'acquisizione  avendo  a  riferimento   il   valore
contabile che le stesse attivita' e passivita' avevano in  capo  alla
entita'  trasferente  al  momento  del   trasferimento,   rettificato
coerentemente con le norme fiscali locali dell'impresa acquirente per
tener conto dell'utile o perdita non qualificante. 
5. Su opzione dell'impresa dichiarante, se  un'impresa  e'  tenuta  o
autorizzata ad allineare  ai  fini  fiscali,  nel  Paese  in  cui  e'
localizzata,  il  valore  delle  sue  attivita'   e   passivita'   al
corrispondente fair value, essa puo': 
a) includere nel calcolo del reddito o perdita rilevante  un  importo
dell'utile o  della  perdita  per  ciascuna  delle  sue  attivita'  e
passivita': 
1) pari alla differenza, rispettivamente positiva o negativa, tra  il
fair value dell'attivita' o passivita' immediatamente  dopo  la  data
dell'evento  che  ha  innescato   l'aggiustamento   fiscale   «evento
attivatore» e  il  valore  contabile  delle  attivita'  o  passivita'
immediatamente prima dell'evento attivatore; e 
2)  diminuita  (o  aumentata)  dell'eventuale  utile  o  perdita  non
qualificante sorta in relazione all'evento attivatore; 
b)  avvalersi  del  fair   value   delle   attivita'   o   passivita'
immediatamente dopo l'evento attivatore per determinare il reddito  o
la perdita rilevante  negli  esercizi  che  terminano  dopo  l'evento
attivatore; 
c) puo', a sua discrezione, far concorrere  integralmente  il  valore
complessivo netto calcolato ai sensi della lettera  a)  ai  fini  del
calcolo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio nel corso  del
quale si e' verificato l'evento attivatore ovvero far concorrere tale
valore in quote costanti nell'esercizio stesso e  nei  successivi  ma
non oltre il quarto. 
6. Se in un esercizio compreso nel quinquennio di  cui  al  comma  5,
lettera  c),  un'impresa   cessa   di   essere   parte   del   gruppo
multinazionale o nazionale, il valore complessivo netto calcolato  ai
sensi del medesimo comma 5, lettera a), che non ha ancora concorso  a
determinare il reddito o perdita rilevante  nei  precedenti  esercizi
concorre  integralmente  a  formare  il  reddito  rilevante  di  tale
esercizio.