ART. 343
Entita' a controllo congiunto
(articolo 43 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Una controllante che detiene, direttamente o indirettamente, una
partecipazione in una entita' a controllo congiunto o in una entita'
sussidiaria a controllo congiunto applica, con riferimento a ciascuna
di tali entita', l'imposta minima integrativa in misura pari
all'importo di imposizione integrativa a essa attribuita secondo gli
articoli da 313 a 317.
2. Il calcolo dell'imposizione integrativa, secondo le disposizioni
dei capi da III a VII del presente titolo, relativa a ogni entita' a
controllo congiunto e' effettuato separatamente e, in caso di gruppo
a controllo congiunto, trattando l'entita' a controllo congiunto e le
sue entita' sussidiarie a controllo congiunto come un distinto gruppo
multinazionale o nazionale di imprese e l'entita' a controllo
congiunto come la controllante capogruppo.
3. L'imposizione integrativa dovuta con riferimento a una entita' a
controllo congiunto o a un gruppo a controllo congiunto e' ridotta in
misura pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile a
ogni controllante ai sensi dei commi 1 e 2 relativa all'entita' a
controllo congiunto o a ogni entita' appartenente al gruppo a
controllo congiunto. L'eventuale imposizione integrativa calcolata
con riferimento a una entita' a controllo congiunto o a un gruppo a
controllo congiunto che residua dopo l'applicazione del primo periodo
deve essere aggiunta all'importo complessivo dell'imposta minima
suppletiva ai sensi dell'articolo 321, comma 2.