(Testo unico imposte sui redditi-art. 343)
                              ART. 343 
                    Entita' a controllo congiunto 
     (articolo 43 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Una controllante che detiene, direttamente o  indirettamente,  una
partecipazione in una entita' a controllo congiunto o in una  entita'
sussidiaria a controllo congiunto applica, con riferimento a ciascuna
di  tali  entita',  l'imposta  minima  integrativa  in  misura   pari
all'importo di imposizione integrativa a essa attribuita secondo  gli
articoli da 313 a 317. 
2. Il calcolo dell'imposizione integrativa, secondo  le  disposizioni
dei capi da III a VII del presente titolo, relativa a ogni entita'  a
controllo congiunto e' effettuato separatamente e, in caso di  gruppo
a controllo congiunto, trattando l'entita' a controllo congiunto e le
sue entita' sussidiarie a controllo congiunto come un distinto gruppo
multinazionale  o  nazionale  di  imprese  e  l'entita'  a  controllo
congiunto come la controllante capogruppo. 
3. L'imposizione integrativa dovuta con riferimento a una  entita'  a
controllo congiunto o a un gruppo a controllo congiunto e' ridotta in
misura pari all'importo di  imposizione  integrativa  attribuibile  a
ogni controllante ai sensi dei commi 1 e  2  relativa  all'entita'  a
controllo congiunto  o  a  ogni  entita'  appartenente  al  gruppo  a
controllo congiunto. L'eventuale  imposizione  integrativa  calcolata
con riferimento a una entita' a controllo congiunto o a un  gruppo  a
controllo congiunto che residua dopo l'applicazione del primo periodo
deve essere  aggiunta  all'importo  complessivo  dell'imposta  minima
suppletiva ai sensi dell'articolo 321, comma 2.