ART. 344
Gruppi a controllante multipla
(articolo 44 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)
1. Ai fini del presente articolo:
a) «gruppo a controllante multipla»: indica due o piu' gruppi
multinazionali o nazionali di imprese le cui controllanti capogruppo
sottoscrivono un accordo che e' una struttura vincolata o un accordo
tra gruppi quotati che include almeno una entita' o una stabile
organizzazione di tale nuovo gruppo che e' localizzata in un Paese
differente da quello di localizzazione delle altre entita' dello
stesso;
b) «struttura vincolata»: indica un accordo sottoscritto tra due o
piu' controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti in forza
del quale:
1) una partecipazione non inferiore al 50 per cento nelle
controllanti capogruppo e' vincolata, attraverso particolari forme di
titolarita' o di restrizioni alla circolazione ovvero di altri
termini e condizioni, in modo tale da non poter essere trasferita o
compravenduta se non congiuntamente e, se quotata in un mercato di
capitali, la relativa quotazione avviene in forma unitaria;
2) una delle controllanti capogruppo predispone un bilancio
consolidato, sottoposto a revisione legale, in cui le attivita', le
passivita', le componenti positive e negative di reddito e i flussi
finanziari di tutte le entita' appartenenti ai gruppi interessati
sono presentati congiuntamente come un unico gruppo;
c) «accordo tra gruppi quotati»: indica un accordo sottoscritto tra
due o piu' controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti in
forza del quale:
1) conducono le rispettive attivita' imprenditoriali in maniera
unitaria esclusivamente su base contrattuale e non attraverso la loro
soggezione a un comune controllo;
2) ogni controllante capogruppo eroga dividendi o proventi da
liquidazione a favore dei rispettivi proprietari in base ad accordi
contrattuali che prevedono delle percentuali di ripartizione fisse;
3) le attivita' delle singole controllanti capogruppo sono gestite
come se fossero articolazioni della medesima realta' economica in
virtu' di specifici accordi pur rimanendo quest'ultime imprese
giuridicamente autonome;
4) le partecipazioni delle singole controllanti capogruppo parte
dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in modo autonomo in
differenti mercati di capitali;
5) le controllanti capogruppo predispongono il bilancio consolidato,
sottoposto a revisione legale, nel quale sono riportate, come se
fossero parte di un unico gruppo, le attivita', le passivita', le
componenti positive e negative di reddito e i flussi finanziari di
tutte le imprese interessate.
2. Le entita' e le imprese appartenenti a ogni gruppo di cui al comma
1, lettera a), sono trattate come imprese appartenenti a un gruppo a
controllante multipla.
3. Una entita', diversa da una entita' esclusa, e' considerata
un'impresa se le sue attivita', passivita', le componenti positive e
negative di reddito e i flussi finanziari sono consolidati voce per
voce nel bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla
ovvero se, pur non essendo consolidate, la partecipazione di
controllo e' detenuta da una o piu' entita' appartenente a tale
gruppo.
4. Il bilancio consolidato del gruppo a controllante multipla e'
rappresentato dal bilancio consolidato indicato al comma 1, lettera
b), numero 2), ovvero lettera c), numero 5), predisposto in base a
principi contabili conformi. I principi contabili utilizzati per la
predisposizione del bilancio consolidato di cui al primo periodo sono
considerati i principi contabili adottati dalla controllante
capogruppo ai fini dell'applicazione del presente titolo ai gruppi a
controllante multipla.
5. Le controllanti capogruppo dei gruppi distinti che compongono il
gruppo a controllante multipla sono le controllanti capogruppo del
gruppo a controllante multipla. Ai fini dell'applicazione del
presente titolo, ogni riferimento a una controllante capogruppo deve
intendersi effettuato, ove necessario, a tutte le controllanti
capogruppo del gruppo a controllante multipla.
6. Le controllanti di un gruppo a controllante multipla localizzate
nel territorio dello Stato italiano, inclusa ogni controllante
capogruppo, applicano l'imposta minima integrativa secondo le
disposizioni degli articoli da 313 a 317 in misura pari all'importo
dell'imposizione integrativa a esse attribuita relativa alle imprese
a bassa imposizione.
7. Le imprese appartenenti a un gruppo a controllante multipla
localizzate nel territorio dello Stato italiano applicano l'imposta
minima suppletiva ai sensi degli articoli da 319 a 321 tenendo conto
dell'imposizione integrativa di ciascuna impresa a bassa imposizione
che fa parte del suddetto gruppo.
8. Le controllanti capogruppo di un gruppo a controllante multipla
devono presentare la comunicazione rilevante ai sensi dell'articolo
351, comma 2, salvo che sia stata nominata una unica impresa
dichiarante designata, ai sensi dell'articolo 351, comma 3, lettera
b). La comunicazione deve contenere le informazioni rilevanti
riguardanti ciascun gruppo che compone il gruppo a controllante
multipla.