(Testo unico imposte sui redditi-art. 344)
                              ART. 344 
                   Gruppi a controllante multipla 
     (articolo 44 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209) 
 
1. Ai fini del presente articolo: 
a) «gruppo  a  controllante  multipla»:  indica  due  o  piu'  gruppi
multinazionali o nazionali di imprese le cui controllanti  capogruppo
sottoscrivono un accordo che e' una struttura vincolata o un  accordo
tra gruppi quotati che include  almeno  una  entita'  o  una  stabile
organizzazione di tale nuovo gruppo che e' localizzata  in  un  Paese
differente da quello di  localizzazione  delle  altre  entita'  dello
stesso; 
b) «struttura vincolata»: indica un accordo sottoscritto  tra  due  o
piu' controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti in  forza
del quale: 
1)  una  partecipazione  non  inferiore  al  50   per   cento   nelle
controllanti capogruppo e' vincolata, attraverso particolari forme di
titolarita' o  di  restrizioni  alla  circolazione  ovvero  di  altri
termini e condizioni, in modo tale da non poter essere  trasferita  o
compravenduta se non congiuntamente e, se quotata in  un  mercato  di
capitali, la relativa quotazione avviene in forma unitaria; 
2)  una  delle  controllanti  capogruppo   predispone   un   bilancio
consolidato, sottoposto a revisione legale, in cui le  attivita',  le
passivita', le componenti positive e negative di reddito e  i  flussi
finanziari di tutte le entita'  appartenenti  ai  gruppi  interessati
sono presentati congiuntamente come un unico gruppo; 
c) «accordo tra gruppi quotati»: indica un accordo  sottoscritto  tra
due o piu' controllanti capogruppo appartenenti a gruppi distinti  in
forza del quale: 
1) conducono  le  rispettive  attivita'  imprenditoriali  in  maniera
unitaria esclusivamente su base contrattuale e non attraverso la loro
soggezione a un comune controllo; 
2)  ogni  controllante  capogruppo  eroga  dividendi  o  proventi  da
liquidazione a favore dei rispettivi proprietari in base  ad  accordi
contrattuali che prevedono delle percentuali di ripartizione fisse; 
3) le attivita' delle singole controllanti  capogruppo  sono  gestite
come se fossero articolazioni della  medesima  realta'  economica  in
virtu'  di  specifici  accordi  pur  rimanendo  quest'ultime  imprese
giuridicamente autonome; 
4) le partecipazioni  delle  singole  controllanti  capogruppo  parte
dell'accordo sono quotate, scambiate o trasferite in modo autonomo in
differenti mercati di capitali; 
5) le controllanti capogruppo predispongono il bilancio  consolidato,
sottoposto a revisione legale, nel  quale  sono  riportate,  come  se
fossero parte di un unico gruppo, le  attivita',  le  passivita',  le
componenti positive e negative di reddito e i  flussi  finanziari  di
tutte le imprese interessate. 
2. Le entita' e le imprese appartenenti a ogni gruppo di cui al comma
1, lettera a), sono trattate come imprese appartenenti a un gruppo  a
controllante multipla. 
3. Una entita',  diversa  da  una  entita'  esclusa,  e'  considerata
un'impresa se le sue attivita', passivita', le componenti positive  e
negative di reddito e i flussi finanziari sono consolidati  voce  per
voce nel bilancio consolidato  del  gruppo  a  controllante  multipla
ovvero  se,  pur  non  essendo  consolidate,  la  partecipazione   di
controllo e' detenuta da una  o  piu'  entita'  appartenente  a  tale
gruppo. 
4. Il bilancio consolidato del  gruppo  a  controllante  multipla  e'
rappresentato dal bilancio consolidato indicato al comma  1,  lettera
b), numero 2), ovvero lettera c), numero 5), predisposto  in  base  a
principi contabili conformi. I principi contabili utilizzati  per  la
predisposizione del bilancio consolidato di cui al primo periodo sono
considerati  i  principi  contabili   adottati   dalla   controllante
capogruppo ai fini dell'applicazione del presente titolo ai gruppi  a
controllante multipla. 
5. Le controllanti capogruppo dei gruppi distinti che  compongono  il
gruppo a controllante multipla sono le  controllanti  capogruppo  del
gruppo  a  controllante  multipla.  Ai  fini  dell'applicazione   del
presente titolo, ogni riferimento a una controllante capogruppo  deve
intendersi  effettuato,  ove  necessario,  a  tutte  le  controllanti
capogruppo del gruppo a controllante multipla. 
6. Le controllanti di un gruppo a controllante  multipla  localizzate
nel  territorio  dello  Stato  italiano,  inclusa  ogni  controllante
capogruppo,  applicano  l'imposta  minima  integrativa   secondo   le
disposizioni degli articoli da 313 a 317 in misura  pari  all'importo
dell'imposizione integrativa a esse attribuita relativa alle  imprese
a bassa imposizione. 
7. Le imprese  appartenenti  a  un  gruppo  a  controllante  multipla
localizzate nel territorio dello Stato italiano  applicano  l'imposta
minima suppletiva ai sensi degli articoli da 319 a 321 tenendo  conto
dell'imposizione integrativa di ciascuna impresa a bassa  imposizione
che fa parte del suddetto gruppo. 
8. Le controllanti capogruppo di un gruppo  a  controllante  multipla
devono presentare la comunicazione rilevante ai  sensi  dell'articolo
351, comma  2,  salvo  che  sia  stata  nominata  una  unica  impresa
dichiarante designata, ai sensi dell'articolo 351, comma  3,  lettera
b).  La  comunicazione  deve  contenere  le  informazioni   rilevanti
riguardanti ciascun gruppo  che  compone  il  gruppo  a  controllante
multipla.