(CODICE CIVILE-art. 528)
                              Art. 528. 
 
                       (Nomina del curatore). 
 
  Quando il chiamato  non  ha  accettato  l'eredita'  e  non  e'  nel
possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in  cui  si  e'
aperta la successione, su istanza delle persone interessate  o  anche
d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'. 
 
  Il decreto di nomina del  curatore,  a  cura  del  cancelliere,  e'
pubblicato  per  estratto  nel  foglio  degli  annunzi  legali  della
provincia e iscritto nel registro delle successioni.