Art. 528. (Nomina del curatore). Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il pretore del mandamento in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'. Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e' pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.