(CODICE CIVILE-art. 529)
                              Art. 529. 
 
                      (Obblighi del curatore). 
 
  Il curatore e' tenuto a procedere all'inventario  dell'eredita',  a
esercitarne e promuoverne  le  ragioni,  a  rispondere  alle  istanze
proposte contro la medesima, ad amministrarla, a depositare presso le
casse postali o presso un istituto di credito designato  dal  pretore
il danaro che si trova nell'eredita' o si ritrae  dalla  vendita  dei
mobili o degli immobili, e, da ultimo, a rendere conto della  propria
amministrazione.